benefici della finanziaria

La Legge del 27 dicembre 2006 n°296, attuativa della manovra finanziaria 2007, corretta ed integrata dal Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, prevede l'erogazione di bonus fiscali per gli investimenti cosiddetti "verdi", mirati cioè ad incentivare il risparmio energetico in edilizia.

Tra gli interventi "verdi" rientrano anche quelli sugli edifici esistenti, parti di edifici esistenti oppure unità immobiliari esistenti che riguardano il miglioramento delle prestazioni termiche delle finestre nel loro complesso, telaio e vetro. Le considerazioni per le "finestre" che seguono si estendono anche alle portefinestre.

Nella fattispecie la Finanziaria 2007, Legge 296/06 - comma 345, ha pertanto previsto una detrazione del 55% sull'imposta lorda sul reddito per le spese, sostenute nell'anno, per l'esecuzione di interventi su finestre, che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche. Si tratta di finestre inserite in pareti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati.

All'atto pratico gli interventi per cui si può usufruire delle detrazioni del 55% si traducono in:
- fornitura e posa in opera di nuove finestre a prestazioni termiche migliori di quelle esistenti;
- integrazione e/o sostituzione di vetri in finestre esistenti allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dalle stesse.
In ogni caso le nuove finestre oppure le finestre esistenti con i nuovi vetri devono rispettare determinati limiti di trasmittanza termica definiti in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto dell’intervento.

Il valore massimo della detrazione del 55% sull'imposta lorda sul reddito per gli interventi è di Euro 60.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
E' importante sapere che le detrazioni del 55% spettano sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche (liberi professionisti, imprese, soggetti titolari di reddito di impresa, ecc.) e si applicano ad interventi su finestre in edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti.

Le detrazioni del 55% spettano anche agli affittuari a patto che chiedano il consenso all'esecuzione dei lavori ai proprietari dell'unità immobiliare oppure dell'edificio che occupano.
Nella fattispecie trattasi detrazione sull’imposta IRPEF sulle persone fisiche oppure sull'imposta IRES (o altri specifici) per le persone giuridiche. Ne consegue che le quote annuali di pari importo, fino a decorrere del 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del Contribuente e fino ad un massimo di Euro 60.000, vengano dichiarate sulla dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui la sostituzione delle finestre oppure delle sole vetrazioni siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

La detrazione è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'acquisto di nuove finestre oppure di nuove vetrazioni, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il Contribuente.

 


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