Piano Casa Lazio, interventi

 
La necessità di un rilancio dell'economia della Regione Lazio attraverso l'attività edilizia e di una riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio al fine di soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie, costituisce la principale finalità della legge regionale 11 Agosto 2009, n. 21 - recante "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" - meglio nota come legge per il Piano Casa.
 
I punti salienti del provvedimento:
 
I proprietari di immobili a uso residenziale e con volumetria non superiore a 1000 metri cubi, potranno ottenere un aumento di cubatura pari al 20%, per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati.
Per gli edifici di superficie non superiore a 1000 metri quadri a uso non residenziale per l’artigianato e la piccola industria è invece possibile effettuare aumenti di superficie del 10%, purché venga mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno 10 anni e gli interventi siano subordinati all’installazione o al miglioramento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, al monitoraggio delle emissioni, al risparmio energetico e allo studio di materiali e procedure innovative che possano ridurre l’impatto ambientale.
L’ampliamento potrà avvenire ai lati dell’edificio esistente, non si potranno costruire sopraelevazioni ma è prevista la possibilità di rendere abitabili i sottotetti.
Negli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici a destinazione residenziale, il premio di cubatura sale al 35% e se l’intervento è volto alla realizzazione di ulteriori unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti è, altresì, subordinato all’obbligo di destinare il 25% delle unità immobiliari aggiuntive alla locazione a canone concordato. Sarà possibile ampliare la cubatura del 40%, se la demolizione-ricostruzione sarà realizzata tramite un concorso di progettazione, a patto che l'intervento sia compiuto sulla base del progetto vincitore.
In presenza di territori pregiati dal punto di vista ambientale, naturalistico e culturale, le amministrazioni locali potranno predisporre dei programmi integrati che prevedano non solo la demolizione-ricostruzione di edifici, ma l’eventuale spostamento di questi ultimi al di fuori dell’area vincolata. In questo caso il premio di cubatura sale fino al 50%. Per quanto riguarda invece, le zone del litorale, l’incremento viene portato al 60% se la nuova destinazione urbanistica dell’edificio sarà “turistico-ricettiva”.
Tutti gli interventi dovranno rispettare le norme antisismiche e la legge regionale in materia di bioedilizia. Per avviare i lavori basterà una D.I.A., dichiarazione di inizio attività, che dovrà essere presentata entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Se la demolizione-ricostruzione interessa un complesso con volume superiore ai 3.000 metri cubi sarà necessario il permesso di costruire.
La legge prevede inoltre, un piano straordinario di durata decennale per l’edilizia sociale, al quale sarà destinato il 5% del gettito della tassa automobilistica.
Infine, sono previsti contributi regionali e mutui agevolati per acquisto o costruzione prima casa e semplificazioni degli iter urbanistici.
Sono esclusi dagli interventi, oltre agli edifici abusivi o non dotati di fascicolo di fabbricato, i centri storici, le aree naturali protette, le zone a rischio esondazione, le zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, le fasce di rispetto dei territori costieri, dei fiumi e dei laghi.

L'Ance ha pubblicato un dossier aggiornato al 10 novembre 2009, nel quale fornisce un confronto tra le normative delle singole Regioni che si possono consultare qui di seguito.

dossier Piano casa               LR 11 agosto 2009 n.21

 


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