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 Limiti di trasmittanza termica

Il 2 febbraio 2010 è entrato in vigore l'obbligo della marcatura CE sui serramenti (finestre, portefinestre, finestre da tetto, porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi).
La sigla CE, apposta dal fabbricante del prodotto, si traduce in una dichiarazione di conformità del prodotto stesso alla direttiva UNI EN 14351-1 ed è necessaria per l’immissione nel mercato dell’Unione Europea.
Inoltre con l’approvazione del Decreto del 26 gennaio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (Pubblicato su G.U. n. 35 del 12/2/2010), vengono parzialmente ridefiniti i limiti di trasmittanza termica dei serramenti, indispensabili per avvalersi della detrazione fiscale del 55%. Tali limiti si riferiscono ai serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazioni) e devono essere rispettati senza il contributo tecnico delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, ecc.).
Anche le spese sostenute per la sostituzione delle chiusure oscuranti (ed eventuali altri elementi accessori come per esempio i cassonetti) possono, però, essere messe in detrazione unitamente al costo delle chiusure trasparenti. Viene inoltre chiarito che il bonus del 55% per interventi di riqualificazione energetica è applicabile anche alle porte d’ingresso.

In Italia le zone climatiche sono 6, dalla zona A che è la più calda, alla zona F che è la più fredda. L'unità di misura utilizzata per l'individuazione della zona climatica di appartenenza di ciascun comune è il grado giorno, ovvero la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.

Inserito il 13-02-10

 

 


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