55%, chiarimenti dalle Entrate
 

 Nel caso in cui le spese per la sostituzione degli infissi vengano suddivise tra proprietario e inquilino, la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici può essere ripartita tra entrambi, in proporzione alle spese sostenute da ciascuno.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate al punto 3.1 della Circolare n. 38/E del 23 giugno 2010, nella quale sono riportate le risposte fornite in occasione dell’incontro del 3 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010:

3.1 Detrazione di imposta del 55% per interventi di risparmio energetico

D: Sostituzione di serramenti ed infissi presso un’unità abitativa residenziale posseduta da due persone fisiche, nudo proprietario e usufruttuario, e locata ad una terza persona fisica. Mediante un accordo tra il nudo proprietario e l’inquilino si procede alla sostituzione dei serramenti ripartendo il costo per il 70% a carico del nudo proprietario e per il 30% a carico dell’inquilino. Come si configura la detrazione di imposta nel caso di specie?

R: La detrazione spetta sia al nudo proprietario che all’inquilino per l’ammontare di spesa effettivamente sostento da ciascuno, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla legge: pagamento mediante bonifico bancario con identificazione del beneficiario della detrazione e del bonifico, limite di spesa € 60.000, rispetto dei parametri tecnici dell’intervento.
La comunicazione all’ENEA può essere unica facendo riferimento all’unico intervento ed ai due beneficiari.


 Successivamente con la Circolare n. 39/E del 1 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla deducibilità e detraibilità di alcune spese nella determinazione dell’IRPEF.

Riguardo la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può accedere all’incentivo solo ove trattasi di fedele ricostruzione, mentre l’agevolazione si perde in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento. Qualora, poi, vi sia ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

4.1. Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento

D: Un contribuente intende svolgere su un’abitazione regolarmente accatastata e dotata di impianto di riscaldamento lavori di riqualificazione energetica per migliorarne il livello di classe energetica.
Può fruire della detrazione del 55 per cento, prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento ovvero in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione delle murature portanti?

R: La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti.
Con la circolare del 31 maggio 2007, n. 36/E è stato precisato che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.
Conseguentemente: in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”; in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
Sono, invece, agevolabili gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347 dell’art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio la detrazione del 55 per cento, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente.
Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile come precisato nella circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, si dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

Inserito il 02-07-10

 


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