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Il 19 maggio 2010 con il Disegno di legge S.2165, il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge, con modificazioni, del DL 40/2010.
In particolare, l’articolo 5 del nuovo testo legislativo è volto ad ampliare, mediante la sostituzione dell'art.6 del D.P.R. 380/2001, le tipologie di interventi rientranti nell’attività dell’edilizia libera. Le nuove tipologie riguardano interventi di manutenzione straordinaria(*), compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, per i quali non è più necessaria la denuncia di inizio attività (D.I.A.) ma è sufficiente, prima di avviare il cantiere, trasmettere al Comune, anche per via telematica, la "Comunicazione di inizio dei lavori". Tale Comunicazione deve essere corredata di relazione tecnica e progetto a firma di un tecnico abilitato e non è più necessario aspettare 30 giorni per poter dare inizio ai lavori.
Inoltre, la normativa estende la procedura a tutto il territorio nazionale sopprimendo la clausola “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, che aveva determinato un’applicazione solo parziale del DL 40/2010. Tuttavia è previsto che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la semplificazione ad altri interventi edilizi, individuare ulteriori interventi ai quali imporre l’obbligo di trasmettere al Comune la relazione tecnica o stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.
Per tutti gli interventi resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Infine, l’interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta la sanzione pecuniaria pari a 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
(*) Come spiega l’art. 3 del D.P.R. 380/2001, gli interventi considerati di manutenzione ordinaria sono: “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Mentre si definiscono interventi di manutenzione straordinaria: “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Inserito il 24-05-10
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